CALDAIE A BIOMASSE
DETRAZIONE IRPEF 55% (più IVA al 10%1): La sostituzione di un generatore di calore con altro alimentato a biomasse può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria 2007 (prorogato fino al 2010) e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Requisiti minimi di efficienza energetica della caldaia comunque richiesti (D.M. 11/03/2008):
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b)2 rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’ asseverazione compilata dal tecnico abilitato
(1) L’aliquota IVA del 10% riguarda sia le forniture di beni che le prestazioni di servizi a condizione che i beni forniti non siano considerati “Significativi”. Se il bene fornito è "significativo" (come le caldaie) l’IVA da applicarsi va calcolata come da Legge 488/99, art.7 .
(2) Per generatori con potenza nominale superiore a 0,035 MW (35 kW).
Per ulteriori informazioni visita il sito www.enea.it